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NUOVO BONUS MAMME 2025

Con la Circolare n. 139 del 28 ottobre 2025, l’INPS ha fornito le istruzioni applicative per il cosiddetto “Nuovo Bonus Mamme”, introdotto dall’articolo 6 del D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118.

  ascolta l’articolo  oppure guarda le slides

La misura, di carattere transitorio e sperimentale, si applica per l’anno 2025 e prevede un’integrazione al reddito per le lavoratrici madri con almeno due figli, al fine di sostenere la genitorialità e favorire la permanenza delle donne nel mercato del lavoro.

DESTINATARIE

Possono beneficiare del Nuovo Bonus Mamme 2025 le lavoratrici madri  delle seguenti categorie lavorative:

  • Lavoratrici dipendenti del settore pubblico o privato, con esclusione delle lavoratrici domestiche (colf, badanti), anche se con contratto a tempo indeterminato;
  • Lavoratrici autonome e professioniste iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie (Gestione Separata INPS o Casse professionali privatizzate).

Nota bene: rientrano nell’ambito di applicazione del Nuovo Bonus Mamme anche le lavoratrici con contratto di lavoro intermittente (cd. “a chiamata”) e le lavoratrici assunte tramite agenzie di somministrazione, come precisato dall’INPS.

Sono invece escluse:

  • le lavoratrici domestiche, anche se a tempo indeterminato;
  • le prestazioni di lavoro occasionale di cui all’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017.

REQUISITI FAMILIARI E REDDITUALI

 Requisiti familiari

  • Due figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni;
  • Tre o più figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni.

Sono riconosciuti ai fini del beneficio anche i figli adottivi o in affidamento preadottivo.

 Requisiti reddituali

  • Reddito annuo complessivo derivante da lavoro (dipendente o autonomo) non superiore a 40.000 euro per l’anno 2025.
    Il reddito è calcolato su base imponibile IRPEF, al netto dei contributi previdenziali obbligatori.

Nota bene: anche le lavoratrici part-time, qualora rispettino il limite di reddito, hanno diritto alla misura piena del bonus.

REQUISITI LAVORATIVI

Il diritto all’erogazione del Nuovo Bonus Mamme sussiste nei soli mesi di vigenza del rapporto di lavoro, con esclusione dei periodi di sospensione.


Per le lavoratrici autonome, il Nuovo Bonus Mamme spetta per i mesi di iscrizione alla Cassa o al fondo di riferimento nell’anno 2025.

Non hanno diritto al beneficio le madri con tre o più figli titolari di un contratto a tempo indeterminato, in quanto già beneficiarie dell’esonero contributivo totale introdotto dalla Legge di Bilancio 2024.

Nota bene:
Per le lavoratrici madri con tre o più figli, il Nuovo Bonus Mamme non è riconosciuto per i mesi in cui sussiste, anche in parte, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Tali lavoratrici possono infatti accedere, fino al 31 dicembre 2026, all’esonero del 100% dei contributi previdenziali IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) per la quota a loro carico, ai sensi dell’art. 1, comma 180, della Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023).

Per un approfondimento su questa misura, è possibile consultare l’articolo pubblicato sul nostro sito:
https://www.consulentiassociatilavoro.eu/lesonero-totale-dei-contributi-per-le-lavoratrici-madri/

CASI PARTICOLARI

Nel caso di trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il diritto al Nuovo Bonus Mamme cessa a decorrere dal mese di trasformazione del contratto.

Si precisa inoltre che i rapporti di apprendistato rientrano tra i contratti di lavoro a tempo indeterminato, poiché, ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, l’apprendistato è considerato a tutti gli effetti un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani.

IMPORTO,  DURATA E FISCALITA’

L’importo è pari a 40 euro mensili per ogni mese o frazione di mese in cui si possiedono i requisiti.

Il bonus è riconosciuto per un massimo di 12 mesi, fino a un valore complessivo di 480 euro annui.

Ai fini fiscali il bonus:
 – è esente da IRPEF e contributi previdenziali;
 – Non concorre alla formazione dell’ISEE;
 – è cumulabile con altre misure di sostegno al reddito compatibili (es. assegno unico, bonus asilo nido, indennità di maternità).

MODALITA’ DI EROGAZIONE

L’INPS provvederà al pagamento:

  • in un’unica soluzione nel mese di dicembre 2025, per le domande presentate entro i termini ordinari;
  • entro febbraio 2026, per le istanze presentate successivamente ma comunque entro la scadenza finale del 31 gennaio 2026.

Il pagamento avverrà direttamente alla lavoratrice, tramite:

  • accredito su conto corrente bancario o postale;
  • bonifico domiciliato, se richiesto in domanda.

Nota bene: il bonus non verrà erogato in busta paga. Nella domanda deve quindi essere indicato il codice IBAN per l’accredito diretto da parte dell’INPS.

LA DOMANDA: COME E QUANDO

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica, attraverso una delle seguenti modalità:

  1. Portale INPS – accesso con credenziali SPID, CIE o CNS;
  2. Contact Center multicanale INPS – numeri 803.164 (rete fissa) o 06 164.164 (rete mobile);
  3. Patronati – per assistenza nella compilazione e trasmissione della domanda.

I termini di presentazione:

  • Entro il 9 dicembre 2025, in considerazione del fatto che il termine originario (7 dicembre) cade di domenica e l’8 è festivo;
  • Entro il 31 gennaio 2026, per chi maturi i requisiti (es. nascita di un figlio) successivamente, ma comunque entro il 31 dicembre 2025.

CONTROLLI E DECADENZA

L’INPS potrà procedere a verifiche sui requisiti dichiarati, anche tramite incrocio di dati con:

  • i flussi Uniemens (per lavoratrici dipendenti);
  • le dichiarazioni fiscali (per autonome e professioniste).

In caso di dichiarazioni mendaci o assenza dei requisiti, si procederà al recupero delle somme e all’applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000.

ESEMPI PRATICI  DI CALCOLO E DECORRENZA

Esempio 1 – Due figli, lavoro stabile per tutto l’anno
Una lavoratrice dipendente con due figli di 8 e 12 anni, con reddito annuo di 32.000 euro, mantiene il requisito per tutto il 2025.
Bonus spettante: 12 mesi × 40 € = 480 €.

Esempio 2 – Secondo figlio nato a metà anno
Una madre lavoratrice con un figlio di 5 anni dà alla luce un secondo figlio il 10 giugno 2025.
Il requisito (“almeno due figli”) si perfeziona da giugno 2025, quindi il bonus spetta da giugno a dicembre 2025.
Totale: 7 mesi × 40 € = 280 €.

Esempio 3 – Figlio minore che compie 10 anni durante l’anno
Una madre con due figli (9 e 14 anni) mantiene il diritto fino al mese del decimo compleanno del minore.
Se il figlio compie 10 anni a settembre 2025, il bonus sarà riconosciuto da gennaio ad agosto inclusi.
Totale: 8 mesi × 40 € = 320 €.

Esempio 4 – Lavoro intermittente
Una lavoratrice madre di due figli (5 e 8 anni), con contratto di lavoro intermittente, presta attività per 6 mesi complessivi nel 2025.
Ha diritto al bonus per i soli mesi di effettiva attività lavorativa.
Totale: 6 mesi × 40 € = 240 €.

Esempio 5 – Lavoro tramite agenzia di somministrazione
Una madre con due figli di 4 e 7 anni lavora con contratti di somministrazione da febbraio a novembre 2025.
Il bonus è riconosciuto per i mesi coperti da rapporto attivo di somministrazione.
Totale: 10 mesi × 40 € = 400 €.

Esempio 6 – Trasformazione del contratto a tempo indeterminato
Una lavoratrice con tre figli minori ha un contratto a tempo determinato che viene trasformato in tempo indeterminato a settembre 2025.
Il diritto al Nuovo Bonus Mamme cessa dal mese di settembre, in quanto dal momento della trasformazione la lavoratrice accede all’esonero contributivo IVS del 100%.
Totale: 8 mesi × 40 € = 320 €.

Esempio 7 – Contratto di apprendistato
Una madre con tre figli minori viene assunta con contratto di apprendistato.
Non può accedere al Nuovo Bonus Mamme, poiché l’apprendistato è considerato rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 41, comma 1, D.Lgs. 81/2015.

Francesca Paolini
Consulente del Lavoro