LEGGE DI BILANCIO 2026: LE ANTICIPAZIONI
Il Disegno di Legge di Bilancio 2026, attualmente in fase di esame parlamentare, contiene un insieme articolato di disposizioni che intervengono su fiscalità del lavoro, costo del personale, incentivi alle assunzioni e strumenti di sostegno alla famiglia.
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Le misure descritte sono previste, salvo modifiche, a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Di seguito una panoramica delle principali novità.
Sommario
ToggleREVISIONE DELLA DISCIPLINA IRPEF
Il DDL conferma il modello a tre aliquote già adottato nel 2025, con una modifica significativa allo scaglione intermedio.
Aliquote IRPEF 2026
- Fino a € 28.000: 23%
- Da € 28.001 a € 50.000: 33%
- Oltre € 50.000: 43%
La riduzione dell’aliquota del secondo scaglione, dal 35% al 33%, si applica ai redditi percepiti dal 2026.
Riduzione delle detrazioni per redditi elevati
Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a € 200.000, è prevista una riduzione di € 440 sulle detrazioni relative a:
- oneri detraibili al 19% (ad esclusione delle spese sanitarie),
- erogazioni liberali ai partiti politici,
- premi assicurativi contro il rischio di eventi calamitosi.
Rimangono inoltre in vigore i meccanismi già esistenti di riduzione delle detrazioni per redditi superiori a € 120.000.
DETASSAZIONE DEGLI AUMENTI CONTRATTUALI
L’articolo 4 del DDL introduce, per il solo anno 2026, un’imposta sostitutiva agevolata sugli aumenti retributivi previsti dai rinnovi contrattuali.
Caratteristiche
- Aliquota sostitutiva: 5%
- Ambito: lavoratori dipendenti del settore privato
- Reddito: fino a € 28.000
- Contratti interessati: rinnovi sottoscritti nel 2025 e 2026
- Applicazione: solo sugli incrementi maturati ed erogati nel 2026
- Rinuncia: possibile mediante atto scritto del lavoratore
La norma non distingue tra contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali.
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA: TUTELA IN FASE DI TRANSIZIONE
La clausola di salvaguardia introdotta dal Decreto Bollette (L. 60/2025) consente di applicare il vecchio sistema di tassazione anche ai veicoli concessi ad uso promiscuo nel primo semestre 2025, purché siano stati ordinati entro il 31 dicembre 2024.
In particolare:
- La clausola tutela le aziende e i lavoratori che hanno pianificato il rinnovo del parco auto in anticipo;
- Permette di evitare l’applicazione immediata del nuovo regime a veicoli già programmati;
- È sufficiente che il veicolo sia concesso ad uso promiscuo entro il 30 giugno 2025 per poter beneficiare del regime precedente;
- Non è rilevante la data di immatricolazione del veicolo
Questo significa che, anche se il veicolo viene immatricolato nel 2025, purché sia stato ordinato entro fine 2024 e assegnato entro metà 2025, si potrà applicare il vecchio sistema basato sulle emissioni CO₂.
PREMI DI PRODUTTIVITÀ E PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
Il DDL modifica il regime fiscale dei premi di risultato per il biennio 2026–2027.
Regole vigenti nel 2025
- Aliquota sostitutiva: 5%
- Limite agevolabile: € 3.000 (€ 4.000 in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori)
- Reddito del lavoratore: fino a € 80.000
Novità 2026–2027
- Aliquota sostitutiva: 1%
- Nuovo limite massimo: € 5.000
- Presupposti: premi legati a produttività, qualità, efficienza, innovazione o partecipazione agli utili
Il limite di € 4.000 previsto per il coinvolgimento paritetico non trova più applicazione nei due anni agevolati.
MAGGIORAZIONI E INDENNITÀ – REGIME FISCALE AGEVOLATO
Per il 2026 alcune maggiorazioni e indennità saranno soggette a imposta sostitutiva del 15% entro un limite annuo di € 1.500.
- Rientrano: lavoro notturno, festivo e a turni; indennità di turno; ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni
- Esclusi: compensi sostitutivi della retribuzione ordinaria e trattamenti integrativi del settore turistico
- Beneficiari: lavoratori con reddito fino a € 40.000
BUONI PASTO
Viene modificata la soglia di esenzione fiscale dei buoni pasto elettronici.
- Buoni elettronici: esenti fino a € 10 (da € 8)
- Buoni cartacei: invariati a € 4
TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE – SETTORE TURISTICO
La misura è confermata per il periodo 1° gennaio – 30 settembre 2026.
Caratteristiche
- Importo: 15% delle retribuzioni lorde per lavoro notturno e straordinario festivo
- Beneficiari: lavoratori del turismo, stabilimenti termali e somministrazione alimenti e bevande
- Reddito 2025: fino a € 40.000
- Erogazione: su richiesta del lavoratore
- Recupero: tramite modello F24 (codice tributo 1702)
Il trattamento non concorre alla formazione del reddito.
INCENTIVI PER L’OCCUPAZIONE STABILE
L’articolo 37 del Disegno di Legge di Bilancio 2026 introduce, per il 2026, un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che effettuano assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato. La misura è finalizzata a incentivare l’occupazione stabile, in particolare giovanile e femminile, e a sostenere lo sviluppo del Mezzogiorno.
L’agevolazione:
- riguarda i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro;
- esclude i premi e contributi dovuti all’INAIL;
- ha una durata massima di 24 mesi;
- non si applica al lavoro domestico.
Sul medesimo ambito è intervenuto il Decreto Milleproroghe 2025, che ha prorogato al 31 dicembre 2026 il termine per fruire degli esoneri contributivi introdotti dal Decreto Coesione (DL 60/2024).
In particolare, anche nel 2026 restano agevolate le assunzioni a tempo indeterminato di:
- giovani under 35;
- donne in condizioni di svantaggio;
- lavoratori disoccupati nelle regioni della ZES Mezzogiorno.
Le agevolazioni prorogate prevedono:
- esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro;
- applicazione entro specifici limiti di importo;
- rispetto delle condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Tali misure risultano, allo stato, più favorevoli rispetto agli incentivi previsti dal Disegno di Legge di Bilancio 2026.
MISURA DI INTEGRAZIONE AL REDDITO PER LE LAVORATRICI MADRI
L’articolo 46 interviene sull’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2025 e introduce, per il 2026, una somma aggiuntiva destinata alle lavoratrici madri.
Destinatarie
- lavoratrici dipendenti (escluso il lavoro domestico),
- lavoratrici autonome iscritte alla Gestione separata.
Requisiti familiari
- Due figli, con il più piccolo di età inferiore a 10 anni;
- Tre o più figli, con il più piccolo inferiore a 18 anni.
Importo
- € 60 mensili, per ogni mese del 2026 in cui sussistono i requisiti.
Esclusioni
- lavoratrici con tre o più figli titolari di contratto a tempo indeterminato, già destinatarie dell’esonero contributivo totale fino al 31 dicembre 2026.
INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DI MADRI LAVORATRICI
L’articolo 48 introduce un nuovo esonero per favorire l’occupazione femminile.
Destinatarie
- donne con almeno tre figli, prive di un lavoro regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Misura dell’esonero
- 100% dei contributi a carico del datore (INAIL escluso)
- Massimale: € 8.000 annui
Durata
- 12 mesi per assunzioni a tempo determinato;
- 18 mesi per trasformazioni da determinato a indeterminato;
- 24 mesi per assunzioni direttamente a tempo indeterminato.
Esclusioni
- rapporti di lavoro domestico,
- apprendistato.
INCENTIVI PER LA TRASFORMAZIONE DEI CONTRATTI
La misura riguarda i lavoratori con carichi familiari più intensi.
Destinatari
- lavoratrici e lavoratori con almeno tre figli conviventi, di età non superiore a 10 anni.
Benefici
Priorità nella:
- trasformazione del contratto da full-time a part-time (orizzontale o verticale),
- rimodulazione dell’orario part-time esistente,
con riduzione minima dell’orario pari al 40%.
Incentivo per i datori di lavoro che consentono la trasformazione/rimodulazione:
- esonero totale dei contributi,
- fino a € 3.000 annui,
- per 24 mesi,
- esclusi i rapporti di lavoro domestico e l’apprendistato.
CONGEDI PARENTALI E CONGEDI PER MALATTIA DEI FIGLI
L’articolo 50 introduce alcune modifiche ai congedi previsti dal D.Lgs. 151/2001.
Congedi per malattia dei figli
- 10 giorni lavorativi annui per ciascun genitore
- per figli di età compresa tra 8 e 14 anni
Estensione delle tutele ai casi di adozione e affidamento
Rimangono applicabili, tramite rinvio normativo, anche nelle ipotesi di adozione e affidamento.
RAFFORZAMENTO DEL CONTRATTO A TERMINE – GENITORIALITÀ
L’articolo 51 interviene sui contratti a termine stipulati per sostituire lavoratrici in maternità o congedo.
Novità
Il contratto di sostituzione può:
- essere prolungato per tutta la durata del congedo della lavoratrice sostituita,
- entro il limite del compimento del primo anno di vita del bambino.
Incentivo per i datori con meno di 20 dipendenti
- Esonero contributivo del 50% nei casi previsti.
La misura si applica anche ai contratti in somministrazione.
Francesca Paolini
Consulente del Lavoro

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