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L'INPS CONTROLLA I CERTIFICATI DI MALATTIA E VUOLE IL PUC

Con il messaggio numero 3029 del 10 ottobre 2025, l’INPS interviene con modifiche sostanziali e rilevanti nella gestione delle denunce che le aziende del settore privato  devono presentare  mensilmente all’Istituto con la trasmissione degli Uniemens.

COSA CAMBIA DA GENNAIO 2026

Le nuove disposizioni entreranno in vigore a partire dal mese di competenza  ‘gennaio 2026’  e riguarderanno le modalità con cui le aziende dovranno comunicare all’INPS le assenze per malattia e richiedere i conguagli delle indennità da loro anticipate ai dipendenti in busta paga.

LE 5 NOVITA’

L’obiettivo è quello di rendere più capillare il sistema di controllo della coerenza tra le informazioni dichiarate nei flussi UniEmens e riguardanti:

  • i certificati di malattia;
  • l’esposizione dell’evento;
  • gli accrediti figurativi;
  • i conguagli delle indennità economiche anticipate dal datore di lavoro.
Qui di seguito elenchiamo  le 5 novità da non sottovalutare.
 

IL DETTAGLIO GIORNALIERO

Il primo cambiamento riguarda il livello di dettaglio richiesto.
 
La valorizzazione dei dati settimanali non viene eliminata, ma affiancata da un nuovo obbligo molto più granulare.
 
A partire da gennaio 2026, diventerà infatti  obbligatoria la compilazione del calendario giornaliero <Giorno>  per ogni singola giornata coperta dall’evento di malattia.
 
Fermi quindi gli attuali dati  richiesti, occorrerà fornire una denuncia quotidiana che richiede una precisione impeccabile.
 

Questa regola si applica a tutti gli eventi di malattia, senza distinzioni:

  • sia quelli di lunga durata che quelli brevi;
  • inferiori o superiore ai sette giorni.
Tutti gli eventi dovranno essere dettagliati giorno per giorno con l’apposita codifica.
 
Questo permetterà all’INPS di verificare con maggiore precisione il periodo effettivo di malattia di ogni lavoratore.
 

IL CODICE PUC DIVENTA PROTAGONISTA

Il codice PUC  non è altro che  il Protocollo Univoco del Certificato  telematico, quello che il lavoratore in malattia è tenuto a comunicare al datore di lavoro, se richiesto.
 
Questo codice, che identifica in modo univoco ogni certificato medico, diventa un “passaporto” obbligatorio da esporre in più punti del flusso Uniemens per garantire una tracciabilità totale.
 
Nello specifico, il PUC (o, in sua assenza per certificati cartacei, la data di inizio malattia o il protocollo) dovrà essere inserito in tre sezioni chiave:
  • nel nuovo calendario giornaliero, all’interno dell’elemento <InfoAggEvento>;
  • nella sezione <DifferenzeAccredito>, all’interno dell’elemento <MotivoEvento>;
  • nella sezione <InfoAggCausaliContrib> per la richiesta di conguaglio, all’interno dell’elemento  <IdentMotivoUtilizzoCausale>.
Questa modifica crea un legame diretto e inequivocabile tra il certificato medico, la retribuzione persa e l’indennità conguagliata, permettendo all’INPS controlli di coerenza automatici e molto più efficaci.
 

ATTENZIONE ALLO  ‘0’

All’interno della nuova denuncia giornaliera, un campo merita particolare attenzione per la sua logica non sempre intuitiva: l’elemento  <TipoCoperturaGiorn>.
 
Un suo uso scorretto può facilmente generare incongruenze.
 
Le giornate indennizzabili dal lunedì al venerdì, successive al periodo di carenza, andranno valorizzate con i codici “1” o “2”, come di consueto.
 
Il punto più critico è però la gestione del valore “0”. Questo codice dovrà essere utilizzato in contesti molto specifici e diversi tra loro:
  • per i primi 3 giorni di malattia (il cosiddetto periodo di “carenza”), che sono a carico del datore di lavoro;
  • per i giorni di sabato e domenica inclusi nel periodo di malattia, con la finalità di conteggiare correttamente la durata totale dell’evento;
  • per tutti i giorni di un evento di malattia la cui durata complessiva è inferiore a sette giorni.
Applicare correttamente questa logica sarà essenziale per garantire la coerenza tra la denuncia giornaliera, la valorizzazione settimanale e il calcolo delle indennità.
 

CONGUAGLI PIU’ TRASPARENTI 

Anche il processo di recupero delle indennità di malattia anticipate subirà un cambiamento radicale.
 
Dal periodo di competenza gennaio 2026, per conguagliare queste somme, i datori di lavoro dovranno utilizzare esclusivamente due nuovi codici causale:
• 0058: “Importo dell’indennità economica di malattia”;
• E777: “Differenze indennità malattia”.
 
La ulteriore novità è che ogni importo recuperato dovrà essere strettamente collegato al certificato che lo ha generato tramite il PUC.
 
Infine, se un singolo evento è coperto da più certificati, il PUC dovrà essere ripetuto per includere tutti i PUC corrispondenti. 
 

LA FINE DEL CODICE  ‘E775’

L’ultima novità riguarda la gestione degli errori.
 
Se un datore di lavoro anticipa un’indennità in misura maggiore rispetto a quanto dovuto, la procedura di correzione cambia completamente.
 
Dal gennaio 2026, il codice E775, storicamente usato per la “Restituzione indennità malattia indebita”, non sarà più utilizzabile.
 
L’azienda dovrà invece procedere con l’invio di flussi regolarizzativi.
 
Si  dovrà  pertanto correggere e ritrasmettere nuovamente gli Uniemens  di ogni mese interessato  dall’errore.
 
L’INPS introduce un’importante nota di tutela per il datore di lavoro in buona fede.
 
Qualora l’anticipo eccessivo avvenga “senza che vi sia alcuna responsabilità da parte del medesimo” (ad esempio, a seguito di una successiva sanzione Inps al lavoratore che riduce l’indennità), sull’importo da restituire non saranno dovute le sanzioni civili.
 
Ma solo  se la regolarizzazione avviene nei termini indicati dall’Istituto.
 

DENUNCIA MENSILE COMPLESSA

Le nuove regole INPS per la gestione della malattia in Uniemens non sono un semplice aggiornamento, ma una vera e propria ristrutturazione del processo che aggiunge complessità a complessità.
 
L’obiettivo è chiaro e condivisibile: maggiore digitalizzazione, tracciabilità end-to-end e coerenza dei dati per ottimizzare i controlli.
 
Non del tutto condivisibile è invece il fatto che l’azienda debba farsi carico dell’indicazione del PUC in quanto il dato è già in possesso dell’Inps.
  

Orlando Dainelli
Consulente del Lavoro

 

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