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L'OBBLIGO DI FEDELTA' NEL RAPPORTO DI LAVORO

Nel rapporto di lavoro subordinato, la fiducia reciproca tra datore e dipendente si traduce in un insieme di obblighi giuridici precisi che vanno ben oltre la semplice prestazione lavorativa.

Tra questi, l’obbligo di fedeltà ne rappresenta uno dei pilastri di importanza strategica in un contesto in cui la mobilità professionale è crescente e le informazioni aziendali costituiscono un vero e proprio asset competitivo.

L’OBBLIGO DI FEDELTÀ: COSA DICE LA LEGGE

L’articolo 2105 del Codice Civile stabilisce che:

Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter arrecare ad essa pregiudizio.

La norma quindi distingue due diversi obblighi in capo al dipendente:

  • Divieto di concorrenza durante il rapporto di lavoro
  • Obbligo di riservatezza su informazioni aziendali sensibili, con divieto di divulgarle o utilizzarle in modo lesivo

L’obbligo di fedeltà ha natura contrattuale e automatica e non necessita quindi di uno specifico contratto scritto.

LE INTERPRETAZIONI ESTENSIVE DELL’OBBLIGO

Il concetto di fedeltà è stato nel tempo oggetto di interventi vari della Cassazione che ne hanno in alcuni casi allargato i confini ritenendo che l’obbligo di fedeltà:
  • non sia limitato ai soli divieti espressi dalla norma, ma debba essere integrato con gli articoli 1175 e 1375 c.c., che impongono il rispetto dei canoni di correttezza e buona fede (Cass. 3739/2017 e Cass. 144/2015);
  • e che gli stessi  canoni siano applicabili  anche ai comportamenti extralavorativi.
La fiducia nel contesto lavorativo è un istituto in evoluzione e pare destinato ad abbracciare un numero sempre maggiore di fattispecie concrete arrivando ad affermare ad esempio che  il lavoratore risponde della violazione non solo per l’avvenuta divulgazione di dati a terzi, ma anche per il solo fatto di essersi impossessato dei dati, a prescindere dal danno effettivo.
 
È stato infatti ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa anche in caso di mero trafugamento di dati aziendali  non seguito dalla loro effettiva divulgazione, in quanto la condotta è stata considerata idonea a danneggiare l’azienda ed a ledere il vincolo fiduciario (Cass. 25147/2017).
 
La tutela riguarda non solo i “segreti aziendali” in senso stretto, ma anche dati aziendali accessibili ai dipendenti, come liste di fornitori o metodi di organizzazione.

QUANDO L’OBBLIGO DI FEDELTA’  SOPRAVVIVE AL CONTRATTO

L’obbligo di non concorrenza e quello di riservatezza cessano al termine del rapporto di lavoro qualunque sia il motivo che ne ha determinato l’estinzione.

Anche dopo la cessazione resta però attivo un obbligo residuale, sebbene necessariamente attenuato,  basato sulla correttezza e buona fede.

In particolare, la Cassazione ha più volte ribadito che il lavoratore non può utilizzare, una volta cessato il rapporto, le informazioni acquisite durante l’attività per danneggiare l’ex datore, anche senza un patto di non concorrenza specifico.

Questo vale soprattutto per:

  • Know-how tecnico o commerciale
  • Elenchi clienti
  • Strategie di marketing
  • Politiche di prezzo
  • Progetti di ricerca e sviluppo

⚠️ Se l’utilizzo di tali informazioni configura atti di concorrenza sleale (art. 2598 c.c.), il datore può agire civilmente per ottenere un risarcimento del danno.

Entrambi gli obblighi di non concorrenza e riservatezza possono sopravvivere alla estinzione del rapporto  stipulando appositi patti: il patto di non concorrenza ed il patto di riservatezza.

IL PATTO DI NON CONCORRENZA

Per estendere formalmente l’obbligo di fedeltà oltre la fine del rapporto, la legge prevede il patto di non concorrenza post-contrattuale (art. 2125 c.c.).

Questo strumento permette di:

  • Impedire al lavoratore di prestare attività per concorrenti o in proprio;
  • Tutelare specifici segmenti di attività o aree geografiche sensibili;
  • Garantire continuità al vantaggio competitivo dell’azienda.

Requisiti di validità:

AspettoRequisitoConseguenza se manca
FormaScrittura obbligatoriaNullità del patto
LimitiOggetto, territorio e tempo definitiNullità del patto
Durata massima3 anni (5 per dirigenti)Riduzione automatica
CorrispettivoAdeguato e proporzionatoNullità del patto

⚠️ Attenzione: un patto troppo generico o senza corrispettivo congruo è nullo e quindi inutile. La contrattualizzazione deve essere curata nei dettagli.

CORRISPETTIVO CONGRUO

Viene spesso chiesto quale sia il corrispettivo adeguato da erogare nel patto di non concorrenza.

Non esistono purtroppo parametri certi, ma si deve adeguare il compenso calibrandolo caso per caso in funzione  dell’ampiezza di oggetto, territorio e durata. 

Orientandosi con quelli che sono i range derivati da giurisprudenza e prassi, si può dire che indicativamente occorre erogare dal 15% al 35% della RAL per ogni anno di vincolo.

Se ad esempio il lavoratore ha una RAL/anno di 50.000 euro ed un vincolo di 3 anni, supponendo che in base all’ampiezza dell’oggetto e del territorio si definisca un 25% annuo, il corrispettivo sarà dato da:

(RAL/anno= 50.000) × 25% x (3 anni)=  euro 37.500 (pagabili  ad esempio in 24 rate mensili o anche in un’unica soluzione alla cessazione del rapporto).

L’NDA: IL PATTO DI RISERVATEZZA

Parallelamente al patto di non concorrenza, sempre più aziende adottano il Non Disclosure Agreement (NDA), cioè il patto di riservatezza o non diffusione.

L’NDA può essere:

  • Unilaterale: vincola solo il lavoratore
  • Bilaterale: vincola entrambe le parti (tipico nelle collaborazioni R&D, consulenze, joint venture)

Un NDA ben redatto deve specificare:

  1. Le informazioni coperte dal segreto (es. elenco clienti, formule tecniche, procedure interne)
  2. Le modalità di gestione e conservazione dei dati (anche digitali)
  3. La durata dell’obbligo, anche oltre la fine del contratto
  4. Le conseguenze della violazione: sanzioni risarcitorie e, se ricorrono i presupposti, penali.

Da sottolineare come, nonostante l’automaticità dell’obbligo di riservatezza del dipendente, la stipula di un apposito patto in vigenza di rapporto consenta di meglio definire i limiti degli obblighi di riservatezza del dipendente e le eventuali conseguenze delle violazioni.

L’inserimento dell’NDA tra i protocolli del Modello 231/2001 potrebbe ad esempio  essere un valido strumento di prevenzione di reati.

NDA e GDPR

Se il lavoratore ha accesso a dati personali o sensibili, l’NDA deve rispettare il GDPR in materia privacy e data privacy.

È buona prassi quindi  integrare l’accordo con:

  • Richiami alle policy di privacy aziendali;
  • Obblighi di compliance in materia di data protection;
  • Procedure di gestione e cancellazione dei dati al termine del rapporto.

LA PROGETTAZIONE CONTRATTUALE

L’evoluzione della giurisprudenza conferma che, anche dopo la cessazione del rapporto, esistono tutele residuali.

Ma è attraverso una corretta progettazione contrattuale  che l’impresa costruisce un sistema  solido contro i rischi di dispersione delle proprie informazioni.

Un insieme organico di  policy interne chiare rappresenta oggi la migliore strategia per proteggere il cuore intangibile dell’impresa: il suo  know-how.

Altri strumenti contrattuali utili possono quindi essere:

  • Clausole personalizzate nel contratto di lavoro (es. esclusiva);
  • Policy interne IT e Trade Secrets  con classificazione dati, divieto di download/estrazione, cloud personali, ecc.
  • Patti di stabilità o retention: patti che incentivano la stabilità del rapporto, riducendo la mobilità verso aziende concorrenti;
  • Protocolli di onboarding e offboarding con formazione specifica su obblighi di riservatezza e restituzione dispositivi/documenti.

Orlando Dainelli
Consulente del Lavoro

 

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